lunedì 11 agosto 2014

l Nuovo Senato dei 100 senza l’elezione diretta e senza alcuna indennità

IIl giorno 8 ago 2014 sarà a lungo ricordato in quanto in questo giorno è stata approvata la riforma Boschi relativamente alla seconda parte della Nostra Costituzione e con questa riforma si è dato vita al nuovo Senato. A nostro parere i dati salienti del nuovo Senato sono i seguenti: non sara' più eletto direttamente dai cittadini, rappresenterà le istituzioni territoriali e sara' composto da sindaci e consiglieri regionali quali non spetterà più alcuna indennità conseguente alla carica di Senatori. In questo modo si è superato il principio, ormai obsoleti, del cosiddetto il bicameralismo perfetto ed è stato modificato anche, sia pur in parte, il federalismo introdotto con la riforma costituzionale del Titolo V della Costituzione che erta stata attuata nel 2001, eliminando le materie concorrenti tra Stato e Regioni, che avevano provocato un costante e costoso contenzioso tra Regioni e Stato in tema di competenze. STOP AL BICAMERALISMO PERFETTO:. È stato modificato in modo sostanziale l’articolo 55 della Costituzione e prevede che sia la sola Camera dei Deputati ad essere titolare del rapporto di fiducia con il Governo esercitando in via esclusiva la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. Al Senato spetterà il compito di rappresentare le istituzioni territoriali, concorrere nei casi secondo le modalita' stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa e partecipare alle decisioni sulle politiche della Unione Europea, inoltre avrà anche la funzione di raccordo tra Ue, Stato e altri organi dello Stato. Il Senato valuterà l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, avrà il compito di verificare l'attuazione delle leggi dello Stato, dovrà controlla e valutare le politiche pubbliche, concorrerà ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e concorrerà, sia pur parziariamente, nelle materie che concernono i diritti della famiglia e la tutela della salute. Con la riforma è stato ribadito che le leggi che stabiliscono le modalita' di elezione delle Camere devono promuovere la parità nella rappresentanza dei generi. CON LA RIFORNA NASCE IL SENATO DEI 100, NON PIU' ELEZIONE DIRETTA.: i membri del nuovo Senato verranno scelti dai Consigli regionali. Saranno 100, di cui 95 rappresentativi delle istituzioni territoriali e cinque senatori nominati dal presidente della Repubblica tra i cittadini 'che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario' per non più di sette anni e una sola volta. Con questa modifica si sancisce il superamento dell'elezione diretta del Senato, che verrà eletto 'dai Consigli regionali e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, fra i propri componenti e fra i sindaci dei rispettivi territori nella misura di uno per ciascuno'. Questa parte della riforma è stata profondamente criticata, ma coloro che hanno fatto questa critica dovrebbero ricordare quando mai i Senatori sono mai stati eletti con la indicazione della preferenza. Per quanto ci ricordiamo vi sono sempre state delle liste bloccate, predisposte dai massimi esponenti dei partiti, e venivano eletti coloro che rientravano nei primi posto dell’elenco in funzione del risultato elettorale ottenuto dal partito. Tanto per fare un esempio, se al Partito, che aveva il 25% dei voti spettavano 6 senatori indicati nella lista, passavano i primi 6 anche se questi erano delle schiappa, ma erano però amici del segretario del Partito, conseguentemente vi era la guerra per essere indicati nei primi posti della lista sperando che il partito prendesse una percentuale di voti tali da essere certi di passare. La ripartizione dei seggi tra le regioni sara' proporzionale alla popolazione. Infine si delega a una legge ordinaria la modalita' di elezione dei membri del nuovo Senato e si sancisce che 'i seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun consigliò. RIMANE L’IMMUNITA' PER NUOVI SENATORI.: La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti, che però riguarda solo i reati commessi nella funzione di Senatore. Ai senatori quindi spetterà l'immunità' parlamentare, come previsto per i Deputati. Si tratta dell'autorizzazione della Camera di appartenenza in caso di richiesta di arresto da parte del Giudice o in caso di uso delle intercettazioni. È prevista una legge, che dovrà essere approvata da entrambe le Camere, che dovrà disciplinare 'le modalita' di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri regionali e i sindaci, nonche' quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale'. NON è PREVISTA ALCUNA INDENNITA PER LA CARICA: I nuovi senatori non riceveranno indennità se non quella che gli spetta in quanto sindaci o membri del consiglio regionale. Resta l'indennità' per i senatori a vita. Garantito anche ai senatori l'esercizio della funzione senza vincolo di mandato. RIFORMA DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO. L'articolo 10 prevede che la funzione legislativa e' esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di referendum popolare, per la legislazione elettorale degli enti locali e per le ineleggibilità e le incompatibilità di Presidenti di Regione, membri della Giunta e consiglieri regionali. Ogni disegno di legge approvato dalla Camera e' trasmesso al Senato che entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei componenti, puo' esaminarlo e, nei trenta giorni successivi, puo' deliberare proposte di modifica sulle quali la Camera. Nelle materie riguardanti le autonomie regionali, e' prevista una procedura rinforzata: la Camera puo' respingere le modifiche proposte dal Senato a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale. Qualora il Senato non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge puo' essere promulgata. Attribuito al Senato competenza sulla tutela delle minoranze linguistiche. Per i disegni di legge che dispongono nelle materie che riguardano i territori la Camera dei Deputati puo' non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I disegni di legge di bilancio dello Stato approvati dalla Camera dei Deputati sono esaminati dal Senato che puo' deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le modifiche sono ammesse solo qualora il Senato abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Questa procedura legislativa rafforzata vale anche per la legiferazione Europea. In tema di legge di bilancio la Camera politica avrà l'ultima parola a maggioranza semplice sulle leggi di bilancio a fronte di eventuali rilievi del futuro Senato delle autonomie che avrà però un potere rafforzato nelle modifiche alla legge di contabilità, che regola il contenuto della legge di bilancio, le norme volte ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito. Il Senato puo', secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonche' formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati. Sono state modificate le regole per le leggi di iniziativa popolare, per le quali saranno necessarie 150mila firme, mentre ora sono 50mila. Una legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo. Saranno possibili i referendum propositivi e di indirizzo, la cui regolamentazione è stata rinviata ad apposita legge costituzionale. È STATA PREVISTA UNA CORSIA PREFERENZIALE E QUANDI VELOCE PER DDL GOVERNO. Con la modifica all'articolo 72 della Costituzione, si è introdotto il principio della corsia preferenziale per i disegni di legge proposti dal Governo, che puo' chiedere che la Camera si pronunci entro 60 giorni. 'Il Governo puo' chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, e' posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà'. Esclusi da questo iter le leggi bicamerali, le leggi elettorali, la ratifica dei trattati internazionali, le leggi che richiedono maggioranze qualificate'. IL QUIRINALE. Inoltre la legge ribadisce che 'la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera e' sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi'. Modifiche anche all'articolo che riguarda il rinvio delle leggi da parte del Quirinale: il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puo' con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, anche limitata a specifiche disposizioni. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge e' differito di trenta giorni. 'Se la legge o le specifiche disposizioni della legge sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata'. STOP A DL OMNIBUS:. Quanto ai decreti legge la riforma introduce un sostanziale divieto ai cosiddetti decreti omnibus, cioè quelli che contengono norme su materie non omogenee. IL SENATO NON AVRA’ SU AMNISTIA-INDULTO:. Il Senato non avrà alcuna competenza in tema di dichiarazione dello stato di guerra, su amnistia e indulto, mentre in merito all'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali si pronuncerà solo se questi riguardano i rapporti con l'Ue. SU LEGGE ELETTORALE PRIMA PAROLA A CONSULTA:. È stato introdotto nella Costituzione il giudizio preventivo della Corte costituzionale in materia di leggi elettorali, con ricorso motivato di un terzo dei componenti della Camera. La Corte si dovrà pronunciare entro un mese. REFERENDUM: Cambiano le regole sui referendum abrogativi: modifica all'articolo 75 della Costituzione. La riforma introduce un doppio quorum: sono richieste 500mila firme e maggioranza degli aventi diritto oppure 800mila firme e maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera. ELEZIONE CAPO STATO:. La riforma modifica anche i quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica. 'Dopo il quarto scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta'. Inoltre si stabilisce che il Presidente della Camera supplisce al Presidente della Repubblica 'quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune', anche 'in caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica il Presidente del Senato indice l'elezione del prossimo presidente. La riforma Costituzione abolisce il CNEL, ente da tempo ritenuto perfettamente inutile, e (finalmente e si spera in via definitiva) le province, modifica anche il federalismo così come era stato introdotto dalla riforma del titolo V nel 2001. Scompaiono le materie concorrenti. REGIONI:. Il nuovo articolo 116 della Costituzione prevede che le Regioni possono chiedere ulteriori forme di autonomia nelle materie di giustizia di pace, istruzione e tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, governo del territorio a condizione che la Regione sia in equilibrio di bilancio e con legge approvata da entrambe le Camere, tutto questo è previsto dall'articolo 29 della riforma costituzionale , mentre il nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione riguarda la potestà legislativa delle Regioni. La modifica introdotta sopprime completamente la legislazione concorrente tra Stato e Regioni e lascia agli enti locali il potere di legiferare su 'pianificazione del territorio regionale, mobilità al suo interno, dotazione infrastrutturale, programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito dei servizi alle imprese e in materia di servizi scolastici, istruzione e formazione professionale, promozione del diritto allo studio, anche universitario, di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali locali di finanza pubblica, nonche' in ogni materia non espressamente riservata alla competenza dello Stato'. Restano di competenza esclusiva dello Stato la politica estera, i rapporti con le confessioni religiose, la difesa e le Forze armate, la sicurezza, la moneta, la tutela del risparmio e i mercati, il sistema tributario e contabile dello Stato, leggi elettorali, ordine pubblico, cittadinanza, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e navigazione. Stabiliti i costi standard per le spese delle regioni. 'Le risorse' degli enti locali 'assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni, sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza'. Introdotto in Costituzione all'articolo 118 il concetto di trasparenza nell'amministrazione locale: 'Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori'. L'articolo 33 della riforma costituzionale introduce la possibilità di commissariare Regioni, Comuni e Città metropolitane in caso di default. E ci sara' anche un limite agli stipendi degli amministratori regionali (giunta, presidente e consiglieri) legandoli a quelli dei sindaci dei Comuni capoluogo di regione. Viene infine soppressa la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Aboliti rimborsi e i trasferimenti ai gruppi politici dei Consigli regionali. Con una norma contenuta nelle disposizioni finali il governo intende impedire nuovi casi di sperpero di denaro pubblico per le spese private dei politici. 'Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica - si legge nel testo approvato - in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali'. La riforma entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ma sara' applicata dopo lo scioglimento delle attuali Camere. Il testo predispone anche un sistema elettorale provvisorio per il nuovo Senato valido per la prima elezione: un sistema proporzionale con lista bloccata. Ogni consigliere puo' votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci (dei Comuni compresi nel relativo territorio). I seggi vengono ripartiti tra le liste secondo il metodo proporzionale, all'interno di ciascuna lista, essi sono attribuiti secondo l'ordine di presentazione dei candidati; per la lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, puo' essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere.

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